Gli orari di attivazione del riscaldamento centralizzato sono un tema di particolare interesse per molti condomini, specialmente con l’arrivo dei mesi freddi. “Tuttavia,” afferma l’esperta Alessandra Caparello di Immobiliare.it, “non è possibile scegliere liberamente quando accendere i termosifoni: è necessario aderire alle normative nazionali, che definiscono il periodo di funzionamento degli impianti, le ore massime giornaliere e le temperature ammesse. All’interno di tali parametri, il condominio ha la possibilità di pianificare gli orari secondo le proprie necessità, seguendo quanto indicato nel regolamento e le decisioni degli organi condominiali. Nel caso di un impianto di riscaldamento centralizzato, la scelta degli orari di attivazione e disattivazione è in primo luogo di competenza dell’assemblea condominiale, la quale ha facoltà di individuare le fasce orarie più adatte alle esigenze dei residenti, nel rispetto delle normative vigenti. È possibile, ad esempio, optare per un funzionamento concentrato nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, o distribuire le ore disponibili in vari momenti della giornata.”
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"L'assemblea - continua - <b>può decidere di utilizzare l’impianto per un periodo più breve rispetto al massimo consentito</b> per contenere i costi di consumo e le spese comuni. <b>Tuttavia, non è possibile deliberare orari che superino i limiti stabiliti dalla normativa nazionale</b> o dalle eventuali disposizioni locali. In assenza di una delibera dell’assemblea riguardo gli orari, l’amministratore può intervenire, rispettando sempre le regole in vigore. Il suo compito è quello di gestire il servizio comune e garantire il corretto funzionamento dell'impianto, tuttavia non può ignorare una delibera già approvata o disporre liberamente di un prolungamento dell’attivazione oltre i limiti consentiti."
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<h2 id="quali-sono-gli-orari-e-i-periodi-consentiti-dalla-legge-le-zone-dalla-a-alla-f-22">Quali sono gli orari e i periodi consentiti dalla legge? Le zone dalla A alla F</h2>
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Le norme di riferimento sono contenute nel <b>D.P.R. 74/2013</b>, che disciplina il funzionamento degli impianti termici, stabilendo periodi e durate massime di accensione a seconda della zona climatica in cui si trova l’edificio. <b>Il territorio italiano è suddiviso in sei zone climatiche (da A a F) determinate in base alla media delle temperature</b>. In generale, nelle aree più calde il riscaldamento può essere attivato per un periodo più breve, mentre nei territori più freddi la stagione del riscaldamento si protrae più a lungo. Per gli impianti situati in zone diverse dalla F, le ore di attivazione giornaliere stabilite dalla normativa vanno dalle 5:00 alle 23:00. Ogni zona ha un tetto massimo di ore di funzionamento quotidiano.
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<b>Zona A è la più calda</b>, con meno di 600 gradi giorno, comprendente solo Lampedusa e Porto Empedocle (AG). <b>Zona B</b>: include le coste di Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria e parte della Campania, con gradi giorno tra 600 e 900. <b>Zona C</b>: comprende le coste del Centro-Sud, parte della Pianura Padana e alcune zone interne, con gradi giorno tra 901 e 1400. <b>Zona D</b>: include gran parte della Pianura Padana, le zone interne del Centro-Sud e parte delle coste del Nord, con gradi giorno tra 1401 e 2100. <b>Zona E</b>: comprende le zone montane e collinari del Centro-Nord, con gradi giorno tra 2101 e 3000. <b>Zona F, infine, è la più fredda</b>, con oltre 3000 gradi giorno, comprendendo le aree alpine e alcune zone appenniniche.
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<b>Le durate e i periodi di attivazione sono stabiliti dalla legge in base alla zona climatica</b>: per la Zona A, dal 1° dicembre al 15 marzo, per un massimo di 6 ore al giorno; per la Zona B, dal 1° dicembre al 31 marzo, per un massimo di 8 ore al giorno; per la Zona C, dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno; per la Zona D, dal 1° novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore al giorno; per la Zona E, dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno; per la Zona F, non ci sono limiti ordinari per il periodo di attivazione o la durata giornaliera. Queste fasce rappresentano la regolamentazione ordinaria, ma in caso di freddo eccezionale o condizioni meteorologiche gravi, i Sindaci possono decidere di estendere i periodi di attivazione o le durate giornaliere tramite apposite ordinanze comunali.
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Per comprendere <b>quando e per quanto tempo può rimanere attivato il riscaldamento nel proprio stabile, è fondamentale verificare la zona climatica del comune</b>, le ore consentite e le eventuali disposizioni locali vigenti.
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<h2 id="la-procedura-per-rivedere-gli-orari-del-condominio-53">La procedura per rivedere gli orari del condominio</h2>
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<b>Gli orari del riscaldamento centralizzato possono essere modificati anche dopo l'inizio della stagione termica</b>, a patto che le modifiche rispettino le normative e le regole del regolamento condominiale. Se, ad esempio, molti residenti rientrano a casa nel tardo pomeriggio e considerano il riscaldamento insufficiente nelle ore serali, <b>possono richiedere che venga esaminata una diversa distribuzione delle ore disponibili</b>. La proposta di modifica può essere presentata all'assemblea, che dovrà discutere e votare sulla questione. Per avviare <b>la procedura</b>, è possibile contattare l’amministratore per chiedere di inserire l'argomento all'ordine del giorno di una nuova assemblea. La convocazione e la deliberazione devono rispettare le regole condominiali e le maggioranze necessarie (ai sensi dell’art. 1136 c.c.). La decisione può riguardare sia la distribuzione delle ore di attivazione che una riduzione del tempo complessivo di funzionamento per contenere i consumi. Non è invece possibile autorizzare superamenti dei limiti legali, a meno che non si verifichino le condizioni per una deroga autorizzata dalle autorità competenti.
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Si ricorda che <b>negli impianti centralizzati è obbligatoria l'installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore</b> (D.Lgs. 102/2014). Questo consente a ogni residente di regolare autonomamente la temperatura nei vari ambienti della propria abitazione e di pagare in base ai consumi effettivi, evitando che l’impianto scaldi eccessivamente alcuni appartamenti mentre altri restano freddi. Se alcuni appartamenti risultano freddi mentre il riscaldamento è attivo, è consigliabile controllare l’impianto per verificare la presenza di bolle d’aria nei radiatori o malfunzionamenti delle valvole, piuttosto che prolungare innecesariamente le ore di attivazione.
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<h2 id="edifici-con-caldaie-o-impianti-privati-cosa-sapere-83">Edifici con caldaie o impianti privati, cosa sapere</h2>
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Negli edifici dotati di caldaie o impianti autonomi, ogni residente ha la facoltà di gestire direttamente l'accensione del proprio generatore di calore e di scegliere come distribuire il riscaldamento durante la giornata. <b>Tuttavia, questa maggiore autonomia non esime dagli obblighi generali previsti dalla legge</b>. Anche gli impianti autonomi devono generalmente rispettare i periodi di attivazione, le durate giornaliere e i limiti di temperatura applicabili alla propria zona climatica. Resta valida la possibilità di deroghe e le disposizioni locali. <b>La principale differenza è quindi di natura organizzativa</b>: nel riscaldamento centralizzato gli orari sono gestiti in un'unica modalità per l'intero edificio, mentre nel sistema autonomo il singolo occupante programma il proprio termostato nei limiti stabiliti.
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<b>Anche gli inquilini hanno voce in capitolo riguardo la gestione del riscaldamento</b>. Secondo l’articolo 10 della Legge 392/1978, il conduttore ha diritto di esprimere il proprio voto (al posto del proprietario) nelle deliberazioni condominiali relative alle spese e alla gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento. L'inquilino che ritiene inadeguati gli orari deliberati può, quindi, segnalare il problema all’amministratore, richiedere di partecipare all’assemblea, o proporre una revisione delle fasce orarie. Qualora si verifichino problemi con il funzionamento del riscaldamento o se le decisioni adottate non vengono rispettate dal conduttore dell’impianto, è consigliabile documentare le anomalie e richiedere un intervento tecnico per la verifica. (di <b>Sabrina Rosci</b>)
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