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La Cassazione dà ragione all’operaio licenziato per una chat su WhatsApp

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La Corte di Cassazione ha riaffermato l‘illegittimità del licenziamento di un operaio fiorentino accusato di aver inviato messaggi “particolarmente severi” verso i suoi superiori, utilizzando “frasi dure e pesanti, a volte volgari”, all’interno di una chat aziendale su WhatsApp intitolata “Amici Lavoro”, condivisa con 13 colleghi. La notizia è stata riportata dal Corriere Fiorentino.

Le circostanze risalgono al 2018. L’operaio pensava di sfogarsi tra amici, ma il suo sfogo si è trasformato in un costo elevato. Un collega presente nella chat ha tradito la sua fiducia, rivelando i contenuti e denunciando l’operaio al responsabile delle risorse umane. La risposta è stata immediata: il 40enne ha ricevuto una lettera di licenziamento, in cui i messaggi vocali sono stati definiti “offensivi, minacciosi e ingiuriosi”. Tuttavia, l’operaio non ha accettato passivamente e ha impugnato il licenziamento. La Cassazione ha accolto le sue ragioni, annullando il provvedimento e ripristinando la sua posizione lavorativa, con un risarcimento per i mesi di inattività.

Secondo i giudici, il licenziamento è stato “illegittimo” poiché l’operaio ha subito una “violazione del suo diritto alla riservatezza”. WhatsApp è stato definito un contesto “coperto da segretezza”, anche se utilizzato con 13 persone. I giudici di Piazza Cavour hanno fatto riferimento alle indicazioni della Consulta, che ha fatto una distinzione tra chat e email rispetto ai social network, dove i contenuti possono essere pubblici. La Cassazione sostiene che chi usa WhatsApp ha “aspettative di segretezza e riservatezza”, similmente a quanto avviene per “una lettera imbustata e spedita al destinatario”. La riservatezza, che è garantita nella corrispondenza tradizionale dalla busta chiusa, è protetta nelle email da codici personali, “mentre il messaggio su WhatsApp, inviato tramite tecnologie che garantiscono la riservatezza, è accessibile solo all’individuo che possiede il dispositivo elettronico di destinazione, il quale di solito è protetto anche da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione”. In sintesi, per la Cassazione, il datore di lavoro non ha “un potere sanzionatorio di tipo meramente morale” sui dipendenti, che possa limitare “spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello relativo alla corrispondenza privata”.

La Corte d’Appello di Firenze aveva già dato ragione all’operaio, e ora la Cassazione ha messo la parola finale sulla questione, evidenziando che non ci sono state “minacce” o “diffamazioni”. “L’azienda ha appreso il contenuto della corrispondenza, destinata a rimanere segreta, grazie all’iniziativa di uno dei destinatari; comunque, tale iniziativa costituisce una violazione del diritto alla segretezza e riservatezza della corrispondenza a sfavore del dipendente”.

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