Danilo Di Stefano (foto gonews.it)
Danilo Di Stefano, responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia della provincia di Firenze e consigliere comunale di FdI a Empoli, affronta in una nota il tema dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), contestando il paragone con i lager nazisti. Nella sua riflessione, Di Stefano ricorda le finalità di questi centri, le garanzie previste dalla legge e la necessità di sviluppare alternative tangibili per rendere effettivi i rimpatri.
In Toscana, la discussione sui Centri di permanenza per i rimpatri ha superato da tempo i confini di un normale dibattito politico. Non ci si limita più a valutarne efficacia, costi, condizioni materiali o possibili riforme: alcuni rappresentanti del centrosinistra hanno persino adottato l’analogia più estrema, affermando che i CPR richiamerebbero i lager, contrapponendo a essi il modello indistinto dell’“accoglienza diffusa”.
Questa affermazione tende a chiudere il dibattito prima ancora di avviarlo: se un’istituzione viene assimilata a uno dei simboli supremi del male, discutere della sua utilità diventa quasi moralmente inaccettabile. Eppure, le stesse dichiarazioni provenienti dal medesimo campo politico evidenziano una contraddizione difficile da ignorare. Lo scorso 11 agosto, la sindaca PD di Castelfiorentino, Francesca Giannì, ha dichiarato sulla stampa l’allontanamento definitivo dal territorio, tramite CPR, di una persona responsabile di illeciti. Dunque, il centro che, quando si parla di realizzarlo in Toscana, viene descritto come incompatibile con la dignità umana, diventa uno strumento di legalità nel momento in cui consente di trasferire un individuo problematico per la sicurezza dei cittadini.
La questione non è polemica, ma logica: il CPR è un “lager” oppure è uno strumento, criticabile e migliorabile, per rendere effettivo un provvedimento di espulsione?
Le due rappresentazioni non possono essere entrambe valide. La prima confusione riguarda le funzioni. L’accoglienza diffusa si rivolge a richiedenti asilo, rifugiati e persone che hanno diritto a protezione o la cui posizione deve ancora essere definita.
Il CPR non è una struttura di accoglienza: in esso può essere temporaneamente trattenuto lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione quando l’allontanamento non sia immediatamente attuabile e sussistano le condizioni previste dalla legge. Integrare chi ha diritto di restare e rimpatriare chi non ne ha non sono politiche incompatibili, bensì due aspetti distinti di una politica migratoria basata sulla legalità. Presentare l’accoglienza diffusa come alternativa ai CPR equivale quindi a sovrapporre situazioni giuridiche diverse. Essa può essere una scelta valida e dignitosa, ma non risponde alla domanda cruciale: dove deve aspettare il rimpatrio chi non può essere immediatamente accompagnato alla frontiera e rappresenta un concreto rischio di fuga? Se si ritiene che debba rimanere libero sul territorio, occorre dirlo apertamente e spiegare come sarà possibile rintracciarlo quando saranno disponibili i documenti o il Paese di origine ne autorizzerà la riammissione. La seconda confusione riguarda la natura del trattenimento.
Sì, si tratta di una privazione della libertà personale e negarlo sarebbe giuridicamente scorretto. Ma proprio per questo l’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 la disciplina e soggetta al controllo dell’autorità giudiziaria: il provvedimento adottato dal questore deve essere convalidato dal giudice; l’interessato ha diritto all’assistenza di un difensore e deve essere ascoltato; senza convalida la misura perde efficacia. Non ci troviamo di fronte a una pena clandestina o a una zona sottratta all’ordinamento, bensì a una misura amministrativa che deve rispettare l’articolo 13 della Costituzione, i principi di necessità e proporzionalità e tutte le garanzie previste dalla legge. Ciò non significa negare le criticità dei CPR.
Le condizioni materiali, l’assistenza sanitaria, la prevenzione degli atti autolesionistici, l’accesso alla difesa, la durata della permanenza e l’effettiva possibilità di rimpatrio devono essere monitorati con rigorosità, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale il trattenimento amministrativo finalizzato al rimpatrio è ammissibile, ma solo se disposto e attuato nel rispetto di rigorose garanzie sostanziali, procedurali e materiali. Gli abusi accertati devono essere perseguiti – come avvenuto in specifici casi – e le strutture inadeguate devono essere corrette o chiuse. Ma dalle disfunzioni non discende logicamente che ogni CPR sia un lager: discende l’obbligo di renderlo conforme alla Costituzione e rispettoso della dignità umana.
Lo stesso criterio deve applicarsi all’accoglienza, dove non sono mancati procedimenti giudiziari per false rendicontazioni e distrazione di risorse destinate ai migranti. Le degenerazioni di un sistema richiedono controlli e responsabilità; non trasformano automaticamente la sua funzione legale in un crimine.
Ci si arriva così alla domanda racchiusa nel titolo: se i CPR ricordano i lager, chi sarebbero i carcerieri? I questori che adottano i provvedimenti previsti dalla legge? I magistrati che ne verificano i presupposti? Gli appartenenti alle forze dell’ordine incaricati della vigilanza? Oppure i medici, gli infermieri, i mediatori culturali, gli psicologi, gli interpreti, gli operatori sociali e i legali che vi esercitano le proprie funzioni? Evocare i lager proietta inevitabilmente un’ombra morale anche su tutte queste persone. Non si può utilizzare quella immagine e poi fingere che la conseguenza non esista.
La contraddizione è anche storica e politica. Il trattenimento amministrativo degli stranieri fu introdotto dalla legge Turco-Napolitano n. 40 del 1998, poi confluita nel Testo unico sull’immigrazione; l’attuale denominazione di Centri di permanenza per i rimpatri deriva dal decretolegge n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46/2017 durante il governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’interno e Andrea Orlando ministro della giustizia: tutti PD. Il trattenimento nei CPR fino a diciotto mesi previsto dal governo Meloni richiede, per chi fa finta di non saperlo, che, dopo un primo periodo ordinario di tre mesi, vi possa essere una prima proroga di tre mesi, e poi altre proroghe eccezionali di tre mesi fino a un massimo di dodici mesi, tutte richieste dal questore e convalidate dall’autorità giudiziaria, con l’obbligo di procedere all’espulsione appena possibile.
Dovremmo quindi concludere che lo stesso centrosinistra che istituì e riorganizzò questi centri abbia creato consapevolmente un sistema assimilabile ai campi di sterminio? Oppure riconoscere che il paragone viene oggi utilizzato come un’arma retorica, senza accettarne fino in fondo le implicazioni? Resta poi la questione dell’alternativa. Se si eliminano i CPR, l’espulsione deve essere abolita? Se deve rimanere, come si esegue quando non può essere immediata? Il carcere non può sostituire indiscriminatamente il trattenimento amministrativo; una struttura aperta non garantisce la reperibilità; gli accordi con i Paesi d’origine sono essenziali, ma non eliminano i tempi dell’identificazione e del rilascio dei documenti. Rimpatrio volontario assistito, obbligo di presentazione e altre misure meno coercitive devono essere considerati quando appropriati, ma non possono risolvere ogni situazione, soprattutto in presenza di un elevato rischio di fuga.
Chi si oppone ai CPR ha quindi il dovere politico e argomentativo di indicare uno strumento concretamente capace di assolvere a tale funzione. Una posizione più pragmatica è stata espressa anche da altri esponenti del centrosinistra, come l’europarlamentare Dario Nardella, secondo cui sarebbe sbagliato liquidare il tema dei rimpatri con un semplice no ai CPR. Si possono proporre permanenze più brevi, maggiori garanzie, una presenza sanitaria più forte e un modello gestionale diverso. È possibile discutere costi, percentuali di rimpatrio e cooperazione internazionale. Questa è l’antitesi seria: non l’acceptazione passiva di ogni struttura esistente, ma la critica finalizzata a correggere ciò che non funziona senza negare il problema che la struttura è chiamata ad affrontare.
Il paragone con i lager, invece, non migliora i CPR, non protegge maggiormente le persone trattenute e non offre soluzioni. I lager nazisti non erano luoghi destinati all’esecuzione di provvedimenti individuali sottoposti al controllo di un giudice: furono strumenti di persecuzione razziale, deportazione, schiavitù e sterminio. Assimilare realtà così diverse non rende più umana la politica contemporanea; delegittima le istituzioni e rende meno comprensibile la storia. La sintesi, allora, non consiste nel scegliere tra umanità e sicurezza.
Uno Stato democratico deve garantire entrambe: rendere effettive le espulsioni previste dalla legge e, allo stesso tempo, assicurare che ogni trattenimento sia realmente necessario, proporzionato, controllato e rispettoso della dignità della persona. È questa la strada più difficile, ma anche la più seria: non trasformare i CPR in simboli ideologici, ma renderli strutture limitate, trasparenti ed efficienti. Perché l’accoglienza senza regole rischia di diventare disordine, mentre le regole senza umanità diventano arbitrio. La legalità democratica nasce dall’equilibrio fra queste esigenze, non dai paragoni con i lager.
