Danilo Di Stefano (foto gonews.it)
“Il recente incidente avvenuto a Scandicci solleva un tema che necessità di essere discusso senza pregiudizi, ma anche con buon senso. Secondo la narrazione fornita dalla stampa, durante la notte un poliziotto e un carabiniere off-duty hanno notato un uomo fermo sotto un edificio e un secondo individuo, vestito con guanti, torcia e piede di porco, che si trovava sul balcone di un appartamento al terzo piano. Alla vista delle forze dell’ordine, i due sarebbero fuggiti. Nel corso dell’inseguimento, uno di loro ha colpito il poliziotto alla testa con il piede di porco, causando una ferita che ha richiesto l’intervento ospedaliero e punti di sutura. I due, di nazionalità georgiana, sono stati arrestati dalla polizia giudiziaria per resistenza e lesioni, oltre a un tentato furto aggravato: il tentativo di furto si sarebbe trasformato in rapina per il ricorso alla violenza necessaria per fuggire. Tuttavia, il pubblico ministero, come riportato dalla stampa, non avrebbe trovato prove sufficienti a configurare un furto. Non ci sarebbero stati segni di effrazione, né oggetti mancanti nell’appartamento, e nessun bene rubato è stato trovato sui fermati. Pertanto, il magistrato ha disposto la liberazione immediata, non vedendo nemmeno esigenze cautelari che giustificassero una misura“.
A commentare l’episodio, avvenuto il weekend scorso, Danilo Di Stefano, vice questore aggiunto in pensione della polizia di Stato, attualmente consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Empoli e responsabile del Dipartimento sicurezza e legalità di FdI provinciale Firenze.
“Il provvedimento può sorprendere e generare amarezza, specie considerando il ferimento di un poliziotto intervenuto off-duty. Tuttavia, se basato sugli elementi determinati dalla stampa, va valutato per quello che è: l’applicazione delle norme vigenti, non la scrittura di quelle che forse dovrebbero esistere. Il giudice e il pubblico ministero non possono colmare con il buon senso ciò che manca nella legge. Non possono convertire un sospetto, per quanto significativo, in un reato non previsto dal legislatore. Il principio di legalità impone che nessuno possa essere punito per un fatto non qualificato espressamente come reato dalla legge.
Rimane una domanda cruciale: cosa spinge una persona, nel cuore della notte, a scalare un edificio e raggiungere un balcone al terzo piano, indossando guanti e portando una torcia e un piede di porco? Le ipotesi sono molteplici. Potrebbe essere un amante dell’arrampicata urbana, attratto dalle facciate di Scandicci. Magari ha scelto quel balcone come punto di osservazione panoramico notturno. Potrebbe essere un esperto di cose edilizie in cerca di controllare da vicino gli infissi, anche se l’orario non sembrerebbe adatto a un sopralluogo. I guanti potrebbero servire per proteggere le mani durante la scalata. La torcia per illuminare il panorama. Il piede di porco, forse, sarebbe stato portato per sicurezza, come un ombrello in caso di pioggia. Forse, una volta raggiunto il balcone, l’individuo avrebbe suonato il campanello per chiedere se gli occupanti necessitassero aiuto con qualche serratura difettosa. E forse il soggetto sotto l’edificio non era un “palo”, ma un amico premuroso controllando via telefono l’arrampicata. Tuttavia, esiste un’ipotesi meno fantasiosa: che quella persona sia salita per commettere un furto e che l’intervento delle forze dell’ordine abbia impedito che il reato fosse portato a termine. Qui emerge il vuoto normativo“.
Di Stefano prosegue: “Il Codice penale prevede il furto consumato: quando qualcuno si appropria di un bene altrui. Prevede il tentato furto: quando l’autore compie atti diretti e inequivocabili alla sottrazione, ma non riesce a completare il reato. Tuttavia, manca una risposta incisiva per le condotte immediatamente precedenti al tentativo, che, pur non rientrando in tutti i requisiti giuridici, rappresentano un pericolo attuale e concretamente percepibile per la sicurezza delle abitazioni. Esiste l’articolo 707 del Codice penale, riguardante il possesso ingiustificato di chiavi alterate o strumenti di scasso. Questo è comunque una contravvenzione con specifici presupposti soggettivi, legati a precedenti condanne, e sanzioni non adeguate per comportamenti realizzati nelle immediate vicinanze di una dimora privata. La proposta di introdurre l’articolo 624-ter c.p. (Atti preparatori al furto in abitazione) avrebbe un obiettivo chiaro: collocare tra furto tentato e semplice possesso di strumenti da scasso un delitto autonomo di pericolo concreto.
Non si tratterebbe di punire intenzioni, sospetti o il semplice possesso di attrezzi. Un piede di porco può essere usato legittimamente; una torcia non è uno strumento di scasso; indossare guanti non costituisce di per sé reato. La rilevanza penale deriverebbe dalla convergenza di elementi oggettivi: introduzione abusiva o permanenza ingiustificata nelle pertinenze di un’abitazione; disponibilità di strumenti concretamente idonei all’effrazione; ora, luogo e modalità della condotta; assenza di spiegazioni ragionevoli e verificabili.
È fondamentale evitare che la nuova fattispecie venga formulata in modo eccessivamente vaghi. Un “possibile furto” non può essere considerato un reato: nel diritto penale non si puniscono possibilità astratte. Devono essere puniti comportamenti materiali specifici, concretamente pericolosi e verificabili dal giudice. La pena da tre a cinque anni sarebbe giustificata non dalla presunzione che l’indagato sia un ladro, ma dalla necessità di proteggere le abitazioni: potrebbe essere opportuno graduare la pena in relazione a quella prevista per il tentativo, così da collocare il nuovo delitto sotto l’ipotesi più grave. La nuova disposizione dovrebbe anche prevedere l’arresto obbligatorio in flagranza, come stabilito dall’articolo 380 del codice di procedura penale per determinati reati. Solo la previsione di una pena da tre a cinque anni non sarebbe sufficiente a garantire un’applicazione automatica.
Per l’ex vice questore e consigliere, “la vicenda di Scandicci non deve trasformarsi in un attacco personale al magistrato, che ha il compito di applicare la legge e verificare rigorosamente la presenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. Diventa, invece, una domanda per il legislatore: dobbiamo davvero attendere che una porta venga forzata o che un bene venga materialmente rubato prima di riconoscere penalità a una condotta così pericolosamente vicina al furto?
Le forze dell’ordine hanno il dovere di intervenire, inseguire e fermare. Il magistrato ha il compito di applicare la legge esistente. Il Parlamento è responsabile della creazione di norme in grado di interpretare la realtà. Perché, tra furto consumato e furto tentato, esiste una condotta che l’attuale codice non sa qualificare adeguatamente. Una condotta che, tra un’escursione sportiva, un’improvvisa passione per il panorama e un’ispezione notturna sugli infissi, potrebbe essere persino diretta a un furto.
Per questo, si potrebbe introdurre il seguente reato: Art. 624-ter c.p. – Atti preparatori al furto in abitazione «Salvo che il fatto costituisca tentativo di furto o un reato più grave, chiunque, senza giustificato motivo, si introduce o si trattiene nelle pertinenze di un edificio destinato, in tutto o in parte, a abitazione privata, portando con sé strumenti atti all’effrazione, in circostanze di tempo, luogo e comportamenti concretamente indicativi della preparazione di un furto, è punito con la reclusione da tre a cinque anni». Una norma che non punisca fantasie o supposizioni, – conclude Di Stefano – ma che impedisca che l’ordinamento sia costretto ad attendere il fragore di una finestra infranta prima di riconoscere ciò che stava accadendo sul balcone… o, addirittura, aspettare che a reagire sia il proprietario dell’abitazione o una pattuglia delle forze dell’ordine, ai quali potrebbero anche far pagare un risarcimento cospicuo solo perché sono stati troppo bruschi: anche se queste situazioni non dovrebbero mai accadere in un paese normale, dato che nessun delinquente (tranne rari casi) ha mai risarcito la vittima di un reato“.
