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Schermidori scagionati dall’accusa di violenza sessuale: ‘Non c’è prova oltre ogni ragionevole dubbio’

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I due giovani schermidori italiani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una schermitrice 17enne, tesserata per l’Uzbekistan, sono stati assolti dal Tribunale di Siena nel maggio scorso. La sentenza del 18 maggio 2026, emessa con rito abbreviato, ha stabilito che “il fatto non sussiste“. Le motivazioni del giudice, Andrea Grandinetti, sono state presentate il 14 agosto.

Secondo il giudice, nel processo non è stata fornita una prova che dimostrasse, al di là di ogni ragionevole dubbio, la versione degli eventi attribuita ai due accusati. L’episodio si sarebbe svolto tra il 4 e il 5 agosto 2023, durante un incontro sportivo a Chianciano Terme.

Un elemento chiave esaminato dalla corte è stata la testimonianza della ragazza, che è stata ritenuta non sufficientemente coerente in alcuni aspetti, in particolare riguardo le sue condizioni psicofisiche quella sera e il suo stato di coscienza.

È stata data particolare rilevanza al consumo di alcol. Il giudice ha messo a confronto le affermazioni della giovane con altre testimonianze e un video acquisito, in cui la ragazza sembra in grado di camminare autonomamente e interagire normalmente con gli altri, compreso un momento di gioco con uno degli accusati.

La sentenza considera anche la presenza di cannabinoidi emersa dagli esami tossicologici. Tuttavia, il gup ha sottolineato che questo risultato non permette di stabilire con certezza il momento in cui la sostanza è stata assunta e, di conseguenza, non può essere correlato ai rapporti sessuali avvenuti quella notte.

Un altro aspetto esaminato è stato il tempo intercorso tra la chiusura del bar e l’ingresso nella stanza dove si trovavano i due imputati e un amico. Secondo le prove raccolte, la ragazza non avrebbe consumato ulteriori bevande alcoliche per almeno un’ora e mezza prima di entrare nella camera.

In conclusione, il giudice ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la certezza necessaria per attribuire responsabilità penale ai due giovani, ordinando così la loro assoluzione con formula piena.

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